PROGETTO SICUREZZA SAFETY & SECURITY
Civitas Securitas offre la progettazione per adempimenti organizzativi e progettuali per pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo producendo la documentazione relativa alle misure di safety oltre alla fornitura del personale security.
Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche
A distanza di quasi un anno dall’emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.
A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.
All’esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - che tengono luogo delle precedenti - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.
Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.
Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, secondo le previsioni dell’art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.
Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.
Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall’organizzatore e qualora ne constatino l’effettiva esigenza, sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco. In tal caso, nell’ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.
A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento, recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” - che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.
Infine, con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.
Nell’ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza.
In relazione all’esigenza di promuovere un’immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.
F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantedosi)
Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
(S.O. n. 81 a G.U. del 7aprile 1998, n. 81)
il Ministro dell’interno e il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
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